Servizi di Medicina del Lavoro: medico competente e sorveglianza sanitaria

Il personale d’azienda secondo quanto previsto dal Testo unico sicurezza deve essere oggetto di sorveglianza sanitaria ordinata dal datore di lavoro con l’obiettivo di vigilare sullo stato di salute dei propri dipendenti anche in relazione alla specifica mansione e ai rischi particolari che ne derivano.

Così viene definita la sorveglianza sanitaria nel comma m dell’articolo 2 del D.Lgs 81/08: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Secondo quanto previsto in linea generale dall’articolo 41 la sorveglianza deve essere effettuate quando previsto dalla normativa o quando richiesta dal lavoratore con l’avallo del medico competente in relazione ai rischi correlati alla mansione.

Può essere: preventiva, periodica, su richiesta, convocata per cambio di mansione o in caso di rapporto di lavoro terminato, pre-assuntiva o precedente la ripresa del lavoro da parte dello stesso dipendente.

La visita deve comprendere gli esami clinici biologici e diagnostici richiesti dalle circostanze di rischio e quindi dal medico competente. Gli esiti possono essere: di idoneità, idoneità parziale, inidonietà temporanea, inidoneità permanente. Quanto condotto e terminato va inserito nella cartella sanitaria di rischio.

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